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Vaccinazioni obbligatorie


Oggetto:  Prevenzione Vaccinale – Disposizioni

 Il recente  D.L. 73/2017, come modificato in sede di conversione, all'art. 1, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (Anti-poliomielitica; Anti-difterica; Anti-tetanica; Anti-epatite B; Anti-pertosse; Anti-Haemophilus influenzae tipo B; Anti-morbillo; Anti-rosolia; Anti-parotite; Anti-varicella).

 Nelle more della semplificazione delle procedure, prevista a partire dall’A.S. 2019/2020, il controllo della copertura vaccinale degli iscritti è affidato alle scuole[1].

Per l’A.S. 2017/2018, pertanto, le famiglie, i tutori o comunque gli esercenti la potestà genitoriale di tutti gli alunni fino ai 16 anni di età, di tutti gli ordini di scuole, incluse le famiglie degli alunni già iscritti al C.N. Foscarini negli anni precedenti, devono comunicare alla scuola l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, secondo le “indicazioni operative” riportate nel seguito.

Quanti dovessero completare il programma delle nuove vaccinazioni obbligatorie sono rinviati al Calendario vaccinale pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

 Indicazioni operative

 Entro il 31 ottobre 2017 va presentata:

 

  1.       Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL[2]).
  2.       Qualora la documentazione di cui al punto 1 non fosse disponibile entro il termine del 31 ottobre 2017, è consentito presentare una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1

 Casi particolari:

  1.       Se si è già avviata la procedura per la/le vaccinazioni mancanti, può essere presentata copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1).
  2.       In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti:

 

 - attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal p-    ediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);

-  attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica

Entro il 10 marzo 2018

 

Le famiglie o gli esercenti potestà genitoriale che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva dovranno presentare alle scuole la documentazione comprovante lo stato vaccinale degli allievi.

 

 

 

[1] Scuole statali - Scuole paritarie - Scuole non paritarie iscritte al registro dell’Ufficio Scolastico Regionale - Servizi per la prima infanzia - Formazione Professionale

 

[2] In quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge.

Allegati:

- Modello di autocertificazione (Allegato 1)

- Circolare MIUR 1622

- Circolare Direzione Veneta MIUR 13713

 

all 1.docx
MIUR AOODPIT REGISTRO_UFFICIALE(U) 0001622 16-08-20171.pdf
MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0013713.23-08-2017.pdf

Ultima revisione il 28-08-2017