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Valorizzazione del merito dei docenti

La Valorizzazione del merito dei docenti, attraverso la corresponsione di un riconoscimento economico a carico di un fondo dedicato, è stata introdotta dalla L. 107/2015 (art.1, cc.126-129), di cui costituisce uno degli elementi più fortemente innovativi.

Di seguito, si pubblica l'estratto del testo di legge. Tra i documenti della sezione, i relativi documenti del CN Marco Foscarini.

 126. Per la valorizzazione del  merito  del  personale  docente  e'
istituito presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca un apposito fondo, con  lo  stanziamento  di  euro  200
milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  ripartito  a  livello
territoriale e tra le istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla
dotazione organica dei docenti, considerando altresi'  i  fattori  di
complessita' delle istituzioni scolastiche e delle  aree  soggette  a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  127. Il dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  individuati
dal comitato per la  valutazione  dei  docenti,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo, assegna annualmente al  personale  docente  una  somma  del
fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 
  128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e'  destinata  a
valorizzare  il  merito  del  personale  docente   di   ruolo   delle
istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  e  ha  natura  di
retribuzione accessoria. 
  129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in  corso
alla data di entrata in vigore della presente  legge,  l'articolo  11
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei  docenti).  -  1.  Presso
ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il  comitato   per   la
valutazione dei docenti. 
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal
dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: 
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti  e
un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione,
scelti dal consiglio di istituto; 
    c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
  3. Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei
docenti sulla base: 
    a)  della  qualita'  dell'insegnamento  e   del   contributo   al
miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'  del   successo
formativo e scolastico degli studenti; 
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in
relazione  al  potenziamento  delle   competenze   degli   alunni   e
dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonche'    della
collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla
diffusione di buone pratiche didattiche; 
    c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento  organizzativo
e didattico e nella formazione del personale. 
  4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere  sul  superamento
del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed
educativo.  A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera
a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di
tutor. 
  5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su
richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente
scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresi' le competenze per  la  riabilitazione  del
personale docente, di cui all'articolo 501». 
  130. Al termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici
regionali inviano al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca una relazione sui criteri  adottati  dalle  istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito  dei  docenti  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un  apposito  Comitato
tecnico   scientifico   nominato   dal   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee  guida
per la valutazione del merito dei docenti a livello  nazionale.  Tali
linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla  base  delle
evidenze  che  emergono  dalle  relazioni  degli  uffici   scolastici
regionali. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento
comunque denominato. 
criteri comitato valutazione rev 2017.pdf
richiesta accesso fondo valorizzazione merito.doc

Ultima revisione il 14-12-2016