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A.S.L., generalità

 

L’Alternanza Scuola-Lavoro, proposta come metodologia didattica, s’innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione degli studenti “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”.

“I percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni” allo scopo stipulate (art. 4 del d.lgs. 77/2005). 

E' stabilito un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza nelle quali sono coinvolti, iniziando dalle classi del terzo anno, tutti gli studenti del secondo ciclo d’istruzione (legge 107/2015). Per i Licei questo monte ore è di 200, e lo studente è obbligato a frequentare le attività di ASL raggiungendo almeno il minimo stabilito di 150 ore nel triennio.

I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, dunque, deve considerare sia la dimensione curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni[1] alle istituzioni scolastiche e formative, con i quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o formativa. Tali periodi possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali.

 

 

[1] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015. Attualmente possono essere rappresentati da:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;

- Ordini professionali;

- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività

   culturali, artistiche e musicali;

- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;

- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

 

Le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. La mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto Registro non preclude, quindi, la possibilità, da parte del suddetto soggetto, di accogliere studenti per esperienze di alternanza.

Ultima revisione il 25-09-2017