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Decreto Istitutivo del Convitto

BOLLETTINO DELLE LEGGI DEL REGNO D'ITALIA;

( N. 44. ) Decreto d'organizzazione dei Licei con convitto e senza convitto,

 

14 marzo 1807. 

N A P O L E O N E, 

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, 

Imperatore de’ Francesi e Re d’Italia: 

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, 

Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, 

a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

 

Noi, in virtù dell’Autorità che Ci è stata delegata dall’altissimo ed augustissimo Impe­ratore e Re Napoleone I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano.

Visto il decreto di S. M. in data dei 7 lu­glio 1805, portante che le lauree, licenze o permessi di esercitare professioni scientifiche non si concederanno che a coloro i quali le avranno apprese in una delle Università del Regno;

Volendo facilitare ai gióvani che devono prendere i loro gradi, i mezzi di presentarsi alle Università già istruiti del medesimo sistema d'insegnamento ch'è stato per esse determinato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

  1. 1. Saranno organizzati quest’anno otto Licei, quattro dei quali con convitto, e quattro senza convitto,
  2. In queste due specie di licei s'insegneranno la lingua italiana, la lingua latina, la lingua francese; la retorica; la logica, la morale, gli elementi deile scienze matematiche e fisiche, gli elementi del diritto civile ed il disegno.
  3. Verranno senza ritardo aperti tre licei con convitto, il primo a Venezia, il secondo a Verona ed il terzo a Novara, e tre licei senza convitto a Milano, a Bergamo ed a Mantova.
  4. Il Ministro dell'Interno Ci presenterà immantinente l’organizzazione di un quarto liceo convitto, ed un quarto liceo non convitto. Questi due ultimi licei dovranno essere stabi­liti ne’ dipartimenti al di là del Po.
  5. La manutenzione delle case che saranno de­stinate pe’ licei, rimarrà a carico de’ comuni ne' quali i licei suddetti saranno stabiliti.
  6. In ciascuno de' licei convitti , indipendentemente dagli allievi che vi saranno man­dati dai loro parenti, vi saranno ammessi 90 allievi, i quali verranno nominati dal Governo e mantenuti alle sue spese, cioè 30 con intiera pensione, 30 a metà pensione e 30 ad un quarto di pensione.
  7. piazze gratuite istituite dall'articolo precedente saranno date di preferenza, ai figli di quelli elle avranno ben servito lo Stato nella professione delle armi o negl’impieghi civili; ai figli di quelli che si saranno distinti nelle scienze o nelle arti, ed ai figli di quelli i quali, essendo caricati di una numerosa famiglia, giustificheranno nel tempo stesso e la loro moralità e la modicità della loro fortuna. Le nomine alle dette piazze saranno fatte da Noi, ed il Ministro dell’Interno Ci presenterà a tale effetto le liste de’ candidati che saranno state stabilite dal Direttore generale della pub­blica istruzione.
  8. Vi sarà in ciascuno de’ licei convitti sta­biliti col presente Decreto un Provveditore ed un Censore degli studj. il Provveditore sarà il capo della casa, e rimane incari­cato di mantenervi l'ordine e la disciplina. Il Provveditore ed il Censore si riuniranno per l'amministrazione interna della casa, e a tale effetto il Censore terrà un registro esatto dì tutte l’entrate e di tutte le spese.
  9. Il trattamento dei Provveditori è fissato a lir. 3000 italiane, e quello de’ Censori a 1800. Sarà provveduto con Decreti particolari ai trattamenti dei Professori.
  10. Il prezzo annuale della pensione degli allievi è fissato a 600 lire italiane.
  11. Il Provveditore ed il Censore saranno soli alla tavola della casa , e surveglieranuo gli allievi nelle ore de* loro pasti.
  12. La polizia e la disciplina de' licei senza convitto, sarà affidata ad uno de’ Professori che prenderà il titolo di Reggente,
  13. Il Reggente godrà d’un trattamento mag­giore di quello degli altri Professori, e sarà alloggiato nella casa del liceo.
  14. Il Regolamento organico stato da Noi sotto questo giorno approvato, sarà rigorosamente osservato ne’ sei licei organizzati, come pure, e per quanto le circostanze io permetteranno, nei licei del Regno che non sono ancora organizzati.
  15. I licei che non sono organizzati col presente Decreto, come pure le scuole ch’esistono nei Regno, rimarranno sullo stesso piede in cui sono attualmente; ciò nulla ostante, il modo d’ insegnamento nei licei che non sono orga­nizzati e in tulle le case di educazione approvate dai Governo, dovrà essere d’ora innanzi con­forme al metodo prescritto per i licei organizzati.
  16. Le case di educazione erette dai comuni, ottenute da Corporazioni religiose, o da istitutori particolari, potranno, se si distinguono coi progressi dei loro allievi, essere innalzate dal Governo al titolo e al rango de* licei. Dovranno a tale effetto adempiere a tutte le condizioni indicate nel regolamento succitato.
  17. Sono conservati in Milano, e sotto il titolo di Scuole speciali, le cattedre attualmente esistenti a Brera ed all’Ospitale, che non entra no nella organizzazione de licei.
  18. L’istoria e la diplomazia, le quali nello stato attuale sono insegnate a Brera da due diversi professori, saranno d’ora innanzi affidate ad un solo e medesimo professore.
  19. Il Ministro dell’Interno è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto, che sarà pub­blicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi

 Img Decreto Istitutivo

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re, 

Il Consigliere Segret. di Stato, L. Vaccari.

 

Ultima revisione il 29-09-2016