Decreto Istitutivo del Convitto
BOLLETTINO DELLE LEGGI DEL REGNO D'ITALIA;
( N. 44. ) Decreto d'organizzazione dei Licei con convitto e senza convitto,
14 marzo 1807.
N A P O L E O N E,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de’ Francesi e Re d’Italia:
EUGENIO NAPOLEONE di Francia,
Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese,
a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.
Noi, in virtù dell’Autorità che Ci è stata delegata dall’altissimo ed augustissimo Imperatore e Re Napoleone I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano.
Visto il decreto di S. M. in data dei 7 luglio 1805, portante che le lauree, licenze o permessi di esercitare professioni scientifiche non si concederanno che a coloro i quali le avranno apprese in una delle Università del Regno;
Volendo facilitare ai gióvani che devono prendere i loro gradi, i mezzi di presentarsi alle Università già istruiti del medesimo sistema d'insegnamento ch'è stato per esse determinato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- 1. Saranno organizzati quest’anno otto Licei, quattro dei quali con convitto, e quattro senza convitto,
- In queste due specie di licei s'insegneranno la lingua italiana, la lingua latina, la lingua francese; la retorica; la logica, la morale, gli elementi deile scienze matematiche e fisiche, gli elementi del diritto civile ed il disegno.
- Verranno senza ritardo aperti tre licei con convitto, il primo a Venezia, il secondo a Verona ed il terzo a Novara, e tre licei senza convitto a Milano, a Bergamo ed a Mantova.
- Il Ministro dell'Interno Ci presenterà immantinente l’organizzazione di un quarto liceo convitto, ed un quarto liceo non convitto. Questi due ultimi licei dovranno essere stabiliti ne’ dipartimenti al di là del Po.
- La manutenzione delle case che saranno destinate pe’ licei, rimarrà a carico de’ comuni ne' quali i licei suddetti saranno stabiliti.
- In ciascuno de' licei convitti , indipendentemente dagli allievi che vi saranno mandati dai loro parenti, vi saranno ammessi 90 allievi, i quali verranno nominati dal Governo e mantenuti alle sue spese, cioè 30 con intiera pensione, 30 a metà pensione e 30 ad un quarto di pensione.
- piazze gratuite istituite dall'articolo precedente saranno date di preferenza, ai figli di quelli elle avranno ben servito lo Stato nella professione delle armi o negl’impieghi civili; ai figli di quelli che si saranno distinti nelle scienze o nelle arti, ed ai figli di quelli i quali, essendo caricati di una numerosa famiglia, giustificheranno nel tempo stesso e la loro moralità e la modicità della loro fortuna. Le nomine alle dette piazze saranno fatte da Noi, ed il Ministro dell’Interno Ci presenterà a tale effetto le liste de’ candidati che saranno state stabilite dal Direttore generale della pubblica istruzione.
- Vi sarà in ciascuno de’ licei convitti stabiliti col presente Decreto un Provveditore ed un Censore degli studj. il Provveditore sarà il capo della casa, e rimane incaricato di mantenervi l'ordine e la disciplina. Il Provveditore ed il Censore si riuniranno per l'amministrazione interna della casa, e a tale effetto il Censore terrà un registro esatto dì tutte l’entrate e di tutte le spese.
- Il trattamento dei Provveditori è fissato a lir. 3000 italiane, e quello de’ Censori a 1800. Sarà provveduto con Decreti particolari ai trattamenti dei Professori.
- Il prezzo annuale della pensione degli allievi è fissato a 600 lire italiane.
- Il Provveditore ed il Censore saranno soli alla tavola della casa , e surveglieranuo gli allievi nelle ore de* loro pasti.
- La polizia e la disciplina de' licei senza convitto, sarà affidata ad uno de’ Professori che prenderà il titolo di Reggente,
- Il Reggente godrà d’un trattamento maggiore di quello degli altri Professori, e sarà alloggiato nella casa del liceo.
- Il Regolamento organico stato da Noi sotto questo giorno approvato, sarà rigorosamente osservato ne’ sei licei organizzati, come pure, e per quanto le circostanze io permetteranno, nei licei del Regno che non sono ancora organizzati.
- I licei che non sono organizzati col presente Decreto, come pure le scuole ch’esistono nei Regno, rimarranno sullo stesso piede in cui sono attualmente; ciò nulla ostante, il modo d’ insegnamento nei licei che non sono organizzati e in tulle le case di educazione approvate dai Governo, dovrà essere d’ora innanzi conforme al metodo prescritto per i licei organizzati.
- Le case di educazione erette dai comuni, ottenute da Corporazioni religiose, o da istitutori particolari, potranno, se si distinguono coi progressi dei loro allievi, essere innalzate dal Governo al titolo e al rango de* licei. Dovranno a tale effetto adempiere a tutte le condizioni indicate nel regolamento succitato.
- Sono conservati in Milano, e sotto il titolo di Scuole speciali, le cattedre attualmente esistenti a Brera ed all’Ospitale, che non entra no nella organizzazione de licei.
- L’istoria e la diplomazia, le quali nello stato attuale sono insegnate a Brera da due diversi professori, saranno d’ora innanzi affidate ad un solo e medesimo professore.
- Il Ministro dell’Interno è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi
EUGENIO NAPOLEONE.
Per il Vice-Re,
Il Consigliere Segret. di Stato, L. Vaccari.
Ultima revisione il 29-09-2016